mercoledì 23 ottobre 2013

INCENTIVI STATALI, PROROGATI PER IL 2014

PROROGA INCENTIVI STATALI, 2014

Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Va ricordato che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Attenzione: per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; al 50% per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.
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La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro





mercoledì 2 ottobre 2013



30 Settembre 2013

Decorrenza aliquota IVA 22%
A decorrere da domani, martedì 1 ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22%.
Per effetto di tale variazione:
·  le cessioni di beni effettuate a partire dal 1 ottobre assoggettate ad aliquota ordinaria devono essere fatturate con aliquota al 22% anzichè al 21%
·  sulle prestazione di servizio fatturate a partire dal 1 ottobre si applicherà l'aliquota ordinaria del 22% anche se i servizi sono stati prestati in date antecedenti
·  sulle fatture emesse sino al 30 settembre continuerà ad applicarsi l'aliquota ordinaria del 21%. Pertanto la merce consegnata con DDT nel periodo antecedente il 1 ottobre deve essere fatturata con l’aliquota al 21%
·  l’acconto incassato prima dell’entrata in vigore della nuova aliquota deve essere fatturato al 21%, mentre nella fattura a saldo emessa dopo l’entrata in vigore della nuova aliquota andrà esposta l'IVA al 22%
·  se la fattura è emessa prima della consegna fisica dei beni e/o dell’incasso del corrispettivo e prima dell’entrata in vigore della nuova aliquota verrà mantenuta l’aliquota al 21%
·  nelle note di credito relative ad operazioni fatturate con IVA al 21% si applica l’aliquota vigente al momento dell’originaria operazione (quindi il 21%).